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Diritti dei passeggeri capitolo 3
I passeggeri che viaggiano con una compagnia dell'Unione europea hanno diritto al risarcimento totale in caso di incidente, a prescindere dal luogo dove esso avviene, nonche' agli acconti eventualmente necessari per far fronte alle necessita' economiche immediate.
- La responsabilita' delle compagnie dell'Unione europea per il danno subito da un passeggero in caso di morte, ferimento o altre lesioni personali e' illimitata. In altre parole le possibili richieste di risarcimento non sono soggette a massimali.
- Entro 15 giorni dall'individuazione del beneficiario, la compagnia aerea versa a titolo di acconto le somme necessarie per far fronte alle prime necessita' economiche. In caso di morte, le somme versate a titolo di acconto non possono essere inferiori a 15.000 Special Drawing Rights [diritti speciali di prelievo (unita' monetaria internazionale)], ossia circa 20.000 EURO per passeggero.
- Per facilitare la rapida soluzione di contenziosi di entita' limitata, fino a 100.000 Special Drawing Rights (circa 130.000 EURO), le compagnie aeree possono essere esonerate (del tutto o in parte) dalla loro responsabilita' soltanto se il danno e' stato causato (interamente o in parte) dalla negligenza del passeggero ferito o deceduto.
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