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Diritti dei passeggeri capitolo 1
Quando chiede informazioni o prenota un volo presso un'agenzia di viaggi nell'Unione europea, ogni passeggero ha il diritto di ricevere informazioni oggettive e precise.
Salvo specifica richiesta del cliente, l'agente di viaggi deve presentare in modo imparziale le informazioni fornite dal sistema informatizzato, nella fattispecie in merito alle diverse opzioni disponibili per il viaggio, da presentare nell'ordine seguente: - voli non-stop; - voli con scali intermedi, ma senza cambio di aeromobile; - voli in coincidenza; - tutte le tariffe disponibili delle diverse compagnie aeree che appaiono su schermo.
Se il cliente lo richiede, l'agente di viaggi deve permettergli di prendere direttamente visione delle informazioni indicate dal sistema informatico, sia su schermo sia su carta.
Che il biglietto sia prenotato tramite un'agenzia di viaggi o direttamente presso la compagnia aerea, questi sono tenuti a trasmettere al passeggero tutte le informazioni fornite dal sistema informatico relative a: - quale vettore aereo fornira' effettivamente il servizio a prescindere dal vettore indicato sul biglietto; - i cambi di aeromobile durante il viaggio; - gli scambi previsti; - i trasferimenti tra aeroporti durante il viaggio.
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