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Diritti dei passeggeri capitolo 6
I diritti dei passeggeri qui illustrati sono sanciti nel diritto comunitario stesso o in leggi nazionali di attuazione delle direttive dell'UE. Di conseguenza le compagnie aeree, le agenzie di viaggi, i tour operator e tutti gli altri prestatori di servizi di trasporto aereo sono tenuti a rispettarli.
- La prima cosa che un passeggero deve fare e' contattare la compagnia aerea o l'organizzatore della vacanza "tutto compreso".
- Se un passeggero ritiene che la legge non sia stata rispettata, deve contattare l'ente nazionale responsabile del trasporto aereo o della protezione dei consumatori (se disponibile; cfr. piu' avanti per ulteriori dettagli).
- Qualora un passeggero abbia subito danni a causa dell'inosservanza del diritto comunitario, puo' adire vie legali presso i tribunali nazionali.
- Anche le associazioni di consumatori e passeggeri possono offrire consulenza o assistenza.
- Infine il passeggero puo' informare dell'esito del proprio reclamo:
Commissione europea, Direzione generale Trasporti e energia Rue de la Loi 200, B - 1049 Bruxelles - fax (32-2) 299 10 15 e-mail: trenaprights@cec.eu.int
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